Gli agricoltori, i trasformatori e i commercianti di prodotti biologici devono rispettare i severi requisiti dell’UE se desiderano utilizzare il logo biologico dell’UE o etichettare i propri prodotti come biologici.
La legislazione dell’UE garantisce che “biologico” definisca i medesimi prodotti sia per i consumatori che per i produttori di tutta l’UE. La legislazione relativa ai prodotti biologici è sviluppata con la partecipazione degli Stati membri e con l’assistenza di comitati consultivi e tecnici e di organismi specializzati.
Nel 2007 il Consiglio Europeo dei Ministri dell’Agricoltura ha approvato il regolamento del Consiglio (regolamento (CE) n. 834/2007) che definisce i principi, gli obiettivi e le regole generali della produzione biologica e definisce come etichettare i prodotti biologici.
Il regolamento ha stabilito un nuovo corso per lo sviluppo dell’agricoltura biologica, con i seguenti obiettivi:
- sistemi di coltivazione sostenibili
- una varietà di prodotti di alta qualità
- maggiore enfasi sulla protezione ambientale
- maggiore attenzione alla biodiversità
- standard più elevati di protezione degli animali
- fiducia dei consumatori
- tutela degli interessi dei consumatori.
La produzione biologica rispetta i sistemi e i cicli naturali. I processi di produzione biologica dovrebbero essere utilizzati per raggiungere la sostenibilità, senza ricorrere a organismi geneticamente modificati (OGM).
Nell’agricoltura biologica, i cicli chiusi che utilizzano risorse e input interni sono preferiti a cicli aperti basati su risorse esterne. Se questi ultimi sono utilizzati, dovrebbero utilizzare:
- materiali biologici da altre aziende biologiche
- sostanze naturali
- materiali ottenuti naturalmente, o
- fertilizzanti minerali con bassa solubilità.
Eccezionalmente, tuttavia, le risorse e gli input sintetici possono essere ammissibili se non ci sono alternative adatte. Tali prodotti, che devono essere esaminati dalla Commissione e dai paesi dell’UE prima dell’autorizzazione, sono elencati negli allegati al Regolamento di Applicazione dell’834 (regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione).
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