Competenze

in Integratori alimentari

La nostra esperienza scientifica e normativa nel campo della nutrizione sana vi aiuta a progettare e lanciare i vostri prodotti in Europa, Stati Uniti e Asia, attraverso una serie di servizi: Valutazione della consulenza sui nuovi alimenti, conformità normativa e notifica, indicazioni sulla salute, …

Siamo in grado di supportarvi anche nelle seguenti aree di competenza:

Vitamine/minerali, piante, sostanze, additivi, …

Durante la formulazione dei prodotti è necessario tenere conto di numerose legislazioni relative agli ingredienti alimentari, in particolare

  • Regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari
  • Regolamento (CE) n. 1334/2008 sugli aromi alimentari
  • Regolamento (CE) n. 1332/2008 sugli enzimi alimentari
  • Gli elenchi positivi di vitamine e minerali della Direttiva 2002/46/CE, del Regolamento (UE) n. 609/2013 e del Regolamento (CE) n. 1925/2006
  • Regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti il cui consumo umano in Europa è stato trascurabile prima del 15 maggio 1997 e che richiedono un’autorizzazione per essere immessi sul mercato europeo.

 

Possono esistere norme nazionali specifiche per le sostanze a scopo nutrizionale o fisiologico e per le piante il cui uso non è armonizzato a livello europeo. Ogni Stato membro dell’UE può avere le sue liste positive e/o negative, con eventuali condizioni specifiche (parti di piante, avvertenze, dosi massime, …).

La comunicazione di questi ingredienti è disciplinata dal Regolamento (CE) 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute.

Gli integratori alimentari sono prodotti alimentari destinati a integrare la normale dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico. Sono commercializzati sotto forma di dosi, destinate a essere assunte in unità misurate di bassa quantità.

La Direttiva europea 2002/46/CE specifica, in particolare, le regole di etichettatura degli integratori alimentari, nonché le vitamine e i minerali (e le loro forme) autorizzati negli integratori alimentari. Tuttavia, non esistono norme armonizzate a livello europeo per le sostanze a scopo nutrizionale e fisiologico, compresi gli impianti e i limiti massimi di vitamine e minerali.

Durante la formulazione di un integratore alimentare, è necessario tenere conto della legislazione nazionale specifica sugli ingredienti autorizzati e le loro possibili dosi massime, nonché della loro evoluzione (ad esempio, il decreto francese sulle piante negli integratori alimentari).

La legislazione alimentare generale (sicurezza alimentare, informazioni ai consumatori, nuovi prodotti alimentari, indicazioni nutrizionali e sulla salute, ecc.

Per la commercializzazione degli integratori alimentari, ogni Stato membro ha stabilito una propria procedura di notifica o registrazione.

In seguito alla pubblicazione del Regolamento (UE) n. 609/2013 sulla revisione della legislazione dietetica, i prodotti per gli atleti possono essere classificati caso per caso come alimenti arricchiti o integratori alimentari con potenziali indicazioni nutrizionali e sulla salute.

È necessario fare riferimento alle possibili specificità nazionali in termini di composizione e procedura di notifica per gli integratori alimentari o gli alimenti arricchiti.

La legislazione alimentare generale (sicurezza alimentare, informazioni ai consumatori, nuovi alimenti, indicazioni nutrizionali e sulla salute, ecc.

Gli alimenti per scopi medici speciali sono destinati a soddisfare le esigenze nutrizionali dei pazienti e possono essere utilizzati solo sotto controllo medico. Sono disciplinati in termini di composizione ed etichettatura dal Regolamento (UE) n. 609/2013 e dal Regolamento delegato (UE) 2016/128 per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di composizione e informazione applicabili agli alimenti destinati a fini medici speciali.

Quest’ultimo regolamento si applica (al posto della Direttiva UE 1999/21/CE) a partire dal 22 febbraio 2019 per gli alimenti a fini medici speciali destinati al fabbisogno nutrizionale di persone diverse dai lattanti e a partire dal 22 febbraio 2020 per gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti (nonché la maggior parte delle disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2016/127 sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento).

Questi prodotti devono essere notificati a livello nazionale e le Autorità competenti possono richiedere in qualsiasi momento un dossier bibliografico che giustifichi che il prodotto soddisfa le esigenze particolari della popolazione target.

La legislazione alimentare generale (sicurezza alimentare, informazioni ai consumatori, nuovi alimenti, indicazioni nutrizionali e sulla salute) si applica anche agli alimenti a fini medici speciali.

Per i bambini di età inferiore ai tre anni con esigenze nutrizionali specifiche, gli alimenti per lattanti (età 1), gli alimenti di proseguimento (età 2) e gli alimenti per lattanti e bambini (vasetti, composte, cereali per l’infanzia, …) sono specificamente disciplinati a livello europeo in termini di composizione, etichettatura e comunicazione dal Regolamento (UE) n°4. 609/2013 e gli atti delegati per categoria.

Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, il Regolamento delegato (UE) 2016/127, che integra il Regolamento (UE) 609/2013 per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di composizione e di informazione per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e le informazioni sull’alimentazione dei lattanti e dei bambini si applica al posto della Direttiva 2006/141/CE a partire dal 22 febbraio 2020 (ad eccezione degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici, per i quali si applica dal 22 febbraio 2021).

Gli alimenti per lattanti e alcuni alimenti di proseguimento (a seconda della loro composizione) devono essere notificati a livello nazionale.

Per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per l’infanzia, la direttiva 2006/125/CE rimane applicabile, in attesa della pubblicazione di un nuovo atto delegato.

La legislazione alimentare generale (sicurezza alimentare, informazioni ai consumatori, nuovi alimenti, indicazioni nutrizionali e sulla salute) si applica agli alimenti per bambini, fatte salve le loro norme specifiche.

I sostituti della razione giornaliera totale per il controllo del peso sono conformi alle disposizioni specifiche in materia di composizione e di etichettatura, in conformità alla direttiva UE 96/8/CE sui prodotti alimentari destinati a diete ipocaloriche per la perdita di peso.

Il Regolamento (UE) n. 609/2013 prevede che l’attuale direttiva sia sostituita da un nuovo atto delegato: il Regolamento delegato (UE) 2017/1798 si applicherà al posto della Direttiva 96/8/CE a partire dal 27 ottobre 2022. Da luglio 2016, a seguito della normativa del Regolamento (UE) n. 609/2013 sulla revisione della legislazione dietetica, i sostitutivi del pasto per il controllo del peso sono alimenti standard o arricchiti: le due indicazioni sulla salute consentite per i sostitutivi del pasto possono continuare a essere utilizzate, le condizioni di utilizzo di tali indicazioni sono state aggiornate dal Regolamento (UE) 2016/1413.

Le legislazioni alimentari generali (sicurezza alimentare, informazioni ai consumatori, nuovi alimenti, indicazioni nutrizionali e sulla salute, …) si applicano anche ai prodotti destinati alla riduzione del peso.

Gli alimenti fortificati sono alimenti a cui sono state aggiunte vitamine, minerali o sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico. Sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1925/2006 dell’Unione Europea che stabilisce un elenco di vitamine e minerali autorizzati (e relative forme) e le procedure per la compilazione di un elenco negativo di sostanze; alcuni Paesi hanno istituito una procedura di notifica per questa categoria di prodotti.

La legislazione alimentare generale (sicurezza alimentare, informazioni ai consumatori, nuovi alimenti, indicazioni nutrizionali e sulla salute) si applica agli alimenti arricchiti.

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